PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

              1) al primo periodo, le parole: «sono annualmente definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite ogni triennio»;

              2) al secondo periodo, le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «il triennio»;

              3) al quarto periodo, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «di validità annuale» e le parole: «per l'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno del triennio precedente»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, parte delle quote di ingresso

 

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di cui al comma 4 del presente articolo è riservata agli stranieri che hanno frequentato nei Paesi di origine appositi corsi di formazione professionale finanziati dal Governo italiano. L'entità di tale riserva è stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno»;

          c) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 2.

      1. Al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 3-bis. (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). - 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.
      2. I soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro».

Art. 3.

      1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, terzo e quarto periodo, le parole: «spagnolo o arabo» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Presso le autorità consolari italiane sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l'ingresso nel territorio dello Stato»;

          c) al comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell'area Schengen, dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo autosostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13. Nell'esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza dello Stato e per l'intera area Schengen nonché alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell'articolo 4».

      2. La legge 28 maggio 2007, n. 68, è abrogata.

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, a discrezione delle autorità competenti, ad esame del DNA e della retina»;

          c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      «2-ter. I dati raccolti a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e dell'esame del DNA e della retina sono raccolti in un'apposita banca dati istituita presso il Ministero dell'interno»;

          d) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «5-bis» sono aggiunte le seguenti: «, all'articolo 5-ter ovvero al comma 4-ter del presente articolo» e le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque» sono soppresse;

          2) alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

          3) alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

          e) al comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4»;

          f) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

      «4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno

 

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di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano»;

          g) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e dell'esistenza» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          h) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

      «5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi

 

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1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, esso è revocato»;

          i) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

      «9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
      9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».

Art. 5.

      1. All'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) l'idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volumi

 

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di affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto;

          b-ter) l'idonea documentazione riferita agli ultimi tre anni di attività, che dimostri che almeno due bilanci dell'impresa o dell'azienda risultino in attivo»;

          b) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), b-bis) e b-ter)».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Possono farsi garante dell'ingresso di uno straniero nel territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro le seguenti tipologie di soggetti:

          a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;

          b) l'impresa ovvero l'azienda, le società di persone e le società di capitali per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all'interno dell'azienda;

          c) le società cooperative.

 

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      2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l'impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
      3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 5-bis.
      4. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è definito l'elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l'accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).
      5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 7.

      1. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «soggiorno per lavoro»

 

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sono inserite le seguenti: «ovvero nelle ipotesi di cui al comma 4-ter dell'articolo 5 e all'articolo 5-ter»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso o la carta di soggiorno, ovvero il passaporto o altro documento di identificazione, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, e ad esame della retina, ed è punito ai sensi di quanto disposto dall'articolo 496 del codice penale. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti ad accompagnare la persona nei propri uffici e a provvedere al suo trasferimento al centro di identificazione amministrativa, di cui all'articolo 13-ter, più vicino»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Le procedure per l'identificazione, da attivare in collaborazione con il diretto interessato e con i Paesi stranieri, devono essere avviate dal momento del fermo. A tale fine il questore ordina che lo straniero fermato sia trattenuto negli appositi centri di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter. Il fermo è disposto, in ogni caso, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Lo straniero è trattenuto ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 13-ter»;

          d) il comma 4 è abrogato.

Art. 8.

      1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì tenuto a richiedere e a conservare per tutto il periodo di riferimento una copia della dichiarazione di presenza nel territorio nazionale di cui all'articolo 4, comma 4».

 

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Art. 9.

      1. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli stranieri che hanno riportato condanna, anche se non definitiva, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico»;

          2) al secondo periodo, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          3) al terzo periodo, le parole: «altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e» sono soppresse;

          b) al comma 10 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) quando lo straniero ha riportato una condanna per delitti di particolari gravità e allarme sociali».

Art. 10.

      1. All'articolo 9-bis, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il terzo periodo è soppresso.

Art. 11.

      1. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2-bis,»;

          b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «A tale scopo,» sono

 

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inserite le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 21,»;

          c) al comma 5-bis, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2008 e 2009».

Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Strutture specializzate di controllo). - 1. È istituita, presso la questura di ogni capoluogo di regione, una struttura specializzata con compiti esclusivi in ordine alle procedure relative alle esigenze di controllo della popolazione straniera e del rispetto delle norme del presente testo unico. Tali strutture devono essere fornite di una dotazione di uomini e di mezzi adeguati in relazione alla percentuale di stranieri presenti nella regione.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti ulteriori strutture di cui al comma 1 presso le questure dei capoluoghi di provincia».

Art. 13.

      1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa fino a 30.000 euro per ogni persona»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «profitto anche indiretto» sono inserite le seguenti: «promuove, favorisce, organizza o», le parole: «con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«con la reclusione da dieci a venticinque anni e con la multa di 30.000 euro»;

          c) al comma 3-bis, lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Ai soggetti nei confronti dei quali sussistono gravi indizi in ordine ai reati previsti dal comma 3 è applicata la misura di sicurezza della custodia cautelare in carcere»;

          e) al comma 6, le parole: «da euro 3.500 a euro 5.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 6.000 a euro 10.000» e le parole: «da uno a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a trentasei mesi»;

          f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «delle cose trasportate» sono inserite le seguenti: «nonché al sequestro degli stessi per non più di ventiquattro ore,».

Art. 14.

      1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «c-bis) si è trattenuto in uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di soppressione dei controlli alla frontiera per un periodo superiore a tre mesi senza il relativo permesso di soggiorno;

          c-ter) è stato dichiarato inammissibile nell'area Schengen da uno dei Paesi che ne fanno parte»;

          b) il comma 2-bis è abrogato;

          c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si tratti di uno straniero non identificato ovvero si debba procedere ad accertamenti supplementari

 

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in ordine alla sua identità, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore adotta la misura del trattenimento presso un centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter».

Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

      «Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
      2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
      3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

 

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      4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
      5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
      6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
      7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
      8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
      9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si
 

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applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

      10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
      11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
      12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
      13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».

Art. 16.

      1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in

 

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ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un centro di permanenza temporanea e assistenza in ogni regione. Il centro di permanenza temporanea e assistenza è collocato presso il centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter, ed è dotato di propri mezzi e strutture»;

          c) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

Art. 17.

      1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-ter. Fuori dai casi previsti dal codice penale, lo straniero con regolare permesso di soggiorno condannato per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, dopo aver scontato la pena prevista è immediatamente espulso dal territorio dello Stato».

Art. 18.

      1. All'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il terzo grado».

 

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Art. 19.

      1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato riservate a ogni singolo Paese straniero, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, possono variare in base all'effettiva collaborazione delle autorità competenti del Paese interessato all'identificazione dei propri cittadini fermati sul territorio dello Stato.
      1-ter. L'indice per determinare l'effettiva collaborazione dei singoli Paesi stranieri è determinato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ed è dato dal numero dei rimpatri effettuati, a seguito della necessaria identificazione, tenuto conto del differente numero di affluenze da ogni singolo Paese straniero.
      1-quater. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente alle Camere, entro il 30 novembre di ciascun anno, riguardo la collaborazione ottenuta da ogni singolo Paese straniero e le conseguenti variazioni effettuate sulle quote.
      1-quinquies. Le variazioni di cui al comma 1-bis sono disposte con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 20.

      1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20

 

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del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volume d'affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro in presenza di cause comunque non imputabili al lavoratore non preclude il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4-ter dell'articolo 5»;

          c) al comma 7, le parole: «da 500 a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 a 5.000 euro»;

          d) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nei decreti di cui agli articoli 3-bis e 21»;

          e) al comma 12 le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostitute dalle seguenti: «da uno a tre anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i lavoratori stranieri impiegati privi del permesso di soggiorno siano superiori a due, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a cinque anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato»;

          f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

      «12-bis. Lo straniero irregolare, che denunci alle autorità competenti il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, può usufruire del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro di cui al comma 4-ter dell'articolo 5».

 

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Art. 21.

      1. All'articolo 29, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «genitori a carico» sono inserite le seguenti: «, propri o del coniuge, con più di sessanta anni di età».

Art. 22.

      1. All'articolo 32, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è».

Art. 23.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto e che dimostrano di aver lavorato regolarmente in Italia possono richiedere lo specifico permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro istituito ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.

Art. 24.

      1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 del medesimo testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente

 

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in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.
      2. Lo straniero di cui al comma 1 del presente articolo, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermato dalle autorità competenti è sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, da espletare per direttissima ai sensi di quanto disposto dagli articoli 499 e seguenti del codice di procedura penale; si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 25.

      1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale è iscritta sotto falso nome».

 

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Art. 26.

      1. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 495-bis. - (Alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri). - Chiunque altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Art. 27.

      1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 494, 495 e 495-bis, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Capo III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 28.

      1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all'autorità

 

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giudiziaria sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

          m-quater) alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495-bis del codice penale;

          m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dall'articolo 496 del codice penale».

Art. 29.

      1. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con il reato di cui all'articolo 495 o con quello di cui all'articolo 495-bis del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».

Art. 30.

      1. Il comma 2 dell'articolo 66 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona».